Il protocollo per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri del 24.04.2020 prevede che in cantiere vi siano addetti al primo soccorso adeguatamente formati e forniti delle dotazioni necessarie (DPI) per il contenimento della diffusione del virus. Il corso delle durata di 2 ore, valido come aggiornamento per l’addetto al primo soccorso, si concentrerà:
sulle procedure da seguire per un intervento di primo soccorso al tempo del covid-19
su quali DPI utilizzare e come utilizzarli in maniera corretta
Il corso è rivolto a tutti i gli addetti al primo soccorso.
Ordinanza n. 38 della Regione Toscana del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 in tutti ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.
Per informazioni potete contattarci ai numeri indicati nella segreteria telefonica allo 0554939921.
In seguito alla comunicazione del 10 aprile 2020 tutte le attività formative sono sospese fino al 3 maggio 2020.
La comunicazione precisa altresì che in caso di SCADENZE relative ai percorsi formativi, ricadenti nel periodo di sospensione, saranno prorogate per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. Per ulteriori aggiornamenti potete chiamare il numero 0554939921 sul quale è attivo il servizio di segreteria telefonica ed i numeri di emergenza.
Il decreto Cura Italia, ovvero il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito alcune importanti proroghe in materia ambientale.
Nello specifico: Art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) In questo articolo si stabilisce una PROROGA al 30 giugno 2020 di:
presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) (articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70);
versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).
Sono contestualmente prorogate al 30 giugno anche le scadenze in materia di comunicazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (comunicazione annuale delle quantità da parte dei titolari degli impianti di trattamento) e dei rifiuti di pile e batterie (comunicazione annuale da parte dei produttori dei dati sull’immesso sul mercato e trasmissione annuale da parte del Centro di Coordinamento dei dati su raccolta e riciclaggio dei rifiuti).
Ricordiamo che la nostra segreteria telefonica è attiva al numero 0554939921 al quale potete rivolgervi per qualsiasi chiarimento.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, dal 31/12/2019 vi è anche quello di comunicare all’Inail il nominativo dell’Organismo Abilitato che ha incaricato per la verifica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462 del 22 ottobre 2001. Si tratta di una semplice comunicazione che va inviata tramite posta elettronica certificata all’Unità Operativa Inail competente per territorio.
L’obbligo deriva dell’entrata in vigore a partire dal 31/12/2019 del Decreto Legge n. 162 del 30/12/2019 detto anche “Decreto mille proroghe”, come riporta l’art. 36 comma 2. Si ricorda anche che l’articolo 36 comma 4 prevede che l’Organismo Abilitato incaricato della verifica dell’impianto di messa a terra debba applicare le tariffe previste dal Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 e succesive modificazioni.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 – Suppl. Ordinario n. 41, il decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”. La riscrittura del Codice di prevenzione Incendi è in vigore dal 1 novembre 2019.
Il nuovo decreto va a revisonare completamente la Regola Tecnica Verticale (RTO) precedente con la completa sostituzione del precedente allegato 1. Considerato che dal 20 ottobre 2019 non è più possibile usufruire del doppio binario che sanciva la possibilità di scegliere quale normativa tecnica seguire, il nuovo Codice di prevenzione incendi diventa il riferimento unico per tutte le attività non normate.
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
Pertanto l’obbligo di dichiarazione previsto gli anni scorsi entro il 31 maggio è stato cancellato
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
La normativa introduce alcune novità tra le quali:
Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10). I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), che prevede di denunciare anche l’infortunio di un solo giorno.
Finora la denuncia era obbligatoria per infortuni con prognosi di assenza superiore a 3 giorni, oltre a quello dell’evento.
Adesso il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, pena una sanzione.
INAIL ha pubblicato un documento dove sono riportate le indicazioni operative per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto“la contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi”.
Il controllo ambientale dei livelli di contaminazione microbiologica è utile per conoscere le concentrazioni dei microrganismi patogeni presenti e per valutare l’efficacia delle misure adottate per il contenimento del rischio.
Nell’introduzione si discutono gli aspetti della contaminazione negli ambienti sanitari e in quelli non sanitari.
In seguito vengono riportati gli aspetti normativi, una panoramica sulle principali tecniche di campionamento e di analisi, i problemi dei virus negli ambienti di lavoro.
Nell’ultima parte si esprimono i valori di riferimento relativi alla contaminazione microbiologica delle superfici, le metodologie di sanificazione e di disinfezione (disinfettanti, disinfezione in campo alimentare e in ambiente sanitario, classificazione degli strumenti ai fini della disinfezione), nonché il controllo della contaminazione microbiologica di superfici.
Gli allegati trattano delle vie di trasmissione degli agenti infettivi e le attività e le classificazioni dei principi attivi dei disinfettanti.
Il 30 giugno 2017 è il termine ultimo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi del Defibrillatore Semiautomatico (DAE).
Le società sono inoltre tenute a formare il personale per l’utilizzo dello strumento e per le manovre di rianimazione.
In caso di violazione della normativa, la società incorrerà nella responsabilità penale in caso di morte o lesione, determinate dalla mancanza del Defibrillatore.
Sicures organizza corsi BLS-D e PAD per l’abilitazione all’uso del defibrillatore.