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Autore: SicuresAdmin

Stai cercando maggiore organizzazione?

Stai cercando maggiore organizzazione?

10/02/2022

Le consulenze in ambito LEAN e SIX-SIGMA sono progetti personalizzati finalizzati alla riorganizzazione aziendale o alla re-ingnerizzazione dei processi.
Siamo in grado di supportare sia le aziende che hanno già intrapreso dei percorsi di miglioramento, al fine di consolidare e mantenere i risultati, sia coloro che si affacciano per la prima volta a queste tecniche.
Lo scopo è di migliorare la gestione dei processi al fine di:

Ridurre i tempi di produzione;

Ridurre gli sprechi e gli scarti;

Standardizzare il prodotto o il servizio;

Migliorare le prestazioni dell’organizzazione.

Possono essere sviluppati sia piccoli progetti o progetti pilota che attività di miglioramento su più larga scala, che impattano su vari processi, secondo le priorità definite con il cliente.

Potranno essere utilizzate le migliori tecniche applicabili secondo gli obiettivi del caso (si vedano i riferimenti metodologici sotto riportati).
Le competenze dei nostri Black Belt in materia di lean six-sigma unita alla pluriennale esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ci permette di aiutare le aziende a:

incrementare le proprie performance di sicurezza sul lavoro;

coinvolgere i lavoratori e farli diventare parte attiva del miglioramento;

risolvere i problemi alla radice cercando delle soluzioni che coniugano produttività, riduzione degli sprechi (e dei costi), ottimizzazione dei tempi con gli obiettivi di sicurezza.

Riferimento metodologici:
Lean Production
Teoria dei vincoli e bilanciamento dei processi
Sistemi organizzativi da Push a Pull
Metodo delle 5 S
Metodo DMAIC
Carte di progetto o Project Charter
Obiettivi SMART
Visual managemente e Poka Yoke
Kanban system
Metodo Kaizen o Kaizen event
Improvement Board e Stand-up meeting
Diagramma di Pareto
Matrice causa-effetto
Matrice delle decisioni
Analisi dei rischi o FMEA
Measurement System Analysis
Tolgate Review
Carte di controllo o controllo charts
DOE (Design of Experiment)
altri metodi applicabili a seconda dei c

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CORSO DI FORMAZIONE WORK SMARTER

CORSO DI FORMAZIONE WORK SMARTER

19/07/2021

Il tempo è prezioso. Vuoi imparare a salvarlo per le cose veramente importanti?

Le nostre abitudini di lavoro hanno il potere di cambiare le nostre vite.
Implementando abitudini di lavoro efficienti ed efficaci saremo in grado di vivere la vita che amiamo.
Una vita della quale avere tempo da spendere nelle cose che realmente contano per noi.
Possiamo migliorare il clima aziendale e rendere le nostre attività più funzionali e produttive.
In questo percorso formativo potrete scoprire, con esempi pratici ed esercizi, come lavorare meglio e vivere al meglio.

Articolazione didattica
Verranno trattate le seguenti tematiche:
• L’organizzazione della documentazione
• Il flusso di lavoro e il workflow management
• Le abitudini di lavoro e i compiti lavorativi
• L’organizzazione cartacea ed informatica
• La gestione delle e-mail e delle comunicazioni
• I metodi di archiviazione
• Le abitudini di lavoro: come organizzarsi per ottimizzare i tempi e ridurre lo stress
• La gestione delle riunioni
• La gestione dei calendari e delle attività
• La pianificazione: efficienza, efficacia, importanza ed urgenza
• I modelli organizzativi
• Audit della vostra giornata di lavoro

Le modalità didattiche prescelte saranno altamente interattive e prevederanno il coinvolgimento costante dei partecipanti anche tramite esercitazioni pratiche.

Il corso di formazione è erogato sia in modalità aula che in modalità FAD grazie alla nostra piattaforma Keyfocus-Academy.

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CCNL EDILIZIA E FORMAZIONE LAVORATORI

09/11/2022

Il 3 marzo 2022 la parte datoriale, ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, e la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, hanno firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024, accordando:

“le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto”.

Nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Ma la novità più importante – relativa alla sicurezza sul lavoro – riguarda l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza).

Norma CEI 11-27 2021 – AGGIORNAMENTO PES-PAV

28/03/2022

La Norma CEI 11-27 2021 sostituisce completamente la Norma CEI 11-27:2014-01.

La nuova edizione si applica agli impianti (fissi, mobili, permanenti e provvisori) eserciti a qualunque livello di tensione, dalla bassissima alla alta, e destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.

Fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti e si applica in particolare alle procedure di lavoro e di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

È dedicata a tutti i lavori elettrici (e non elettrici) quali, ad esempio, i lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, linee elettriche aeree o cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.

Questa edizione della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 da cui deriva, costituisce la revisione della edizione 2014-01. Essa si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi. La Norma si applica per impianti eserciti a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Questa Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.). La presente Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:
a) l’aggiornamento della definizione di RI, URL e PL;
b) precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);
c) precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;
d) l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
e) l’inserimento dell’Allegato H; Si vedano anche la CEI 11-81:2014-01 e la CEI EN 50110-1:2014-01 (CEI 11-48).
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI 11-27:2014-01.

La norma contiene sette paragrafi – Campo di applicazione; Riferimenti normativi; Definizioni (figure professionali, zone di lavoro, dispositivi di protezione, ecc.); Principi generali di sicurezza; Procedure per l’esercizio; Procedure di lavoro; Procedure di manutenzione – a cui seguono otto Allegati (A-H).

la norma CEI 11-27 V edizione 2021 identifica, le figure degli “Addetti ai Lavori Elettrici PES PAV PEI”, ossia:

PES: persona esperta nell’esecuzione di lavori elettrici
PAV: persona avvertita, ossia un addetto ai lavori elettrici che necessita di una supervisione da parte di un PES per poter svolgere i lavori elettrici
PEI: personale idoneo ai lavori sotto tensione, ossia l’addetto ai lavori elettrici a cui il datore di lavoro ha riconosciuto le competenze, conoscenze e abilità necessarie per svolgere lavori elettrici su impianti in tensione.

Le figure del PES PAV PEI identificano quei lavoratori che svolgono operativamente i lavori elettrici, la norma CEI 11-27 richiede la presenza di ulteriori figure per la corretta gestione e programmazione dei lavori elettrici.

URI (Unità Responsabile dell’Impianto)
RI (Responsabile Impianto durante i lavori elettrici)
URL (Unità Responsabile dei Lavori)
PL (Preposto ai Lavori elettrici)

Le figure previste nella norma CEI 11-27 e quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 determinano la necessità di assoggettare ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Si precisa che tutti gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.

La formazione di aggiornamento PES-PAV 4 ore è disponibile anche in modalità FAD sulla nostra piattaforma: KEYFOCUS – ACADEMY

PROROGA SCADENZA MUD

16/06/2021

Nel Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021; pertanto il termine di presentazione del MUD è fissato al 16 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio 0554939921

NUOVA NORMA RIFIUTI

24/02/2021

Entrerà in vigore il 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato in GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali (art.1).

Il decreto, modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852

Il Decreto Legislativo 116/2020 inserisce importanti novità, tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR) artt. 178-bis e 178 ter e la prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180).

Tale decreto modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).

A questo nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici al numero 0554939921

DPCM 24 OTTOBRE

24/10/2020

Il Presidente del consiglio firma il nuovo Dpcm del 24 ottobre che entra in vigore dal 26 ottobre e resta in vigore fino al 24 novembre. Di seguito le principali novità:

Bar e ristoranti
Stop per bar e ristoranti alle 18, anche il sabato e la domenica. Le attività dei servizi di ristorazione, e cioè bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, non più 6, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 l’asporto, con però divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Spostamenti
Il nuovo Dpcm firmato nella notte “raccomanda fortemente” a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Palestre, piscine, centri benessere e terme
Vengono chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonché centri culturali, sociali e ricreativi.

Sport
L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso circoli sportivi restano consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza assembramento.

Teatri, cinema e concerti
Il testo prevede anche la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto.

Parchi divertimento e aree gioco per bambini
Stop anche ai parchi divertimento, mentre invece restano aperte le aree gioco per i bambini.

Smart working
Sul fronte lavoro, infine, il Governo conferma lo smart working per la Pubblica amministrazione e raccomanda “fortemente” l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori privati.

PROROGA SCADENZE

17/07/2020

Il Decreto Legge CURA ITALIA del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (e da ultimo modificato dal D.L. 24/2020) all’art. 103, comma 2 disciplina i termini di validità di atti amministrativi, autorizzazioni, titoli e certificazioni in scadenza prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Per informazioni 0554939921

AGGIORNAMENTO MODALITA’ TRASMISSIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO NELLA REGIONE TOSCANA

13/05/2020

La Regione Toscana con la delibera n. 595 del 11 maggio 2020 ha modificato le modalità per l’invio del Protocollo anticontagio.
La nuova delibera prevede che i documenti relativi al Protocollo anticontagio siano inviati anche via email.
Per facilitare l’invio adesso è possibile procedere con la comunicazione con un doppio binario:

  • Compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari.
    In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video.
  • Trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it.
    In questo caso si deve compilare uno dei tre allegati relativi al tipo di attività contenuti nella delibera. Alla mail dovrà essere allegato anche la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo.
    Per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, fa fede la copia della mail.
    Nella delibera inoltre si precisa che non verranno accettati protocolli trasmessi con PEC.
    Gli allegati sono relativi alla tipologia di attività:
  • Allegato 1: per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
  • Allegato 2: per attività commerciali;
  • Allegato 3: per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.
    Inoltre, le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, che non hanno trasmesso il protocollo, potranno eseguire la trasmissione secondo quanto indicato sopra entro la data del 31 maggio 2020.
    Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

COVID-19 PARTE LA FASE 2

26/04/2020

Con la pubblicazione in gazzetta del DPCM del 26 aprile 2020 parte la cosi detta “Fase 2”.
Tanti sono ancora i divieti previsti e resta ancora l’obbligo dell’autocertificazione per poter circolare, ma ora è possibile fare delle visite mirate ai familiari, riaprono parchi e giardini ma con il divieto di creare assembramenti.

Per quanto riguarda la ripartenza economica del paese, il decreto detta le regole con tempistiche precise:

  • 4 maggio:le aziende manifatturiere, i cantieri e il commercio all’ingrosso.
  • 18 maggio: commercio al dettaglio, musei e mostre
  • 1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici

Con il decreto vengono forniti i codici ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio e i protocolli che le aziende devono attuare al fine di non diffondere il virus Covid-19.

Per informazioni 0554939921