
Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
AMBIENTE
Ai sensi della legge 70/1994 i produttori e gestori di particolari rifuti nonchè di produttori di alcuni beni devono annualmente presentare alle Camere di Commercio competenti il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ove vanno indicati i dati relativi ai flussi di rifiuti movimentati nell’anno precedente.
Per l’anno 2019 in seguito all’entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2018 la decorrenza della presentazione della pratica scadrà il 22 giugno 2019.
Il nuovo MUD, che va a sostituire quello precedente allegato al DPCM del 28 dicembre 2017 (MUD 2018), come richiesto dal Ministero dell’ambiente, permetterà di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea ed in attesa dell’entrata in vigore del nuovo SISTRI, già annunciata a seguito delle disposizioni del DL Semplificazioni.
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
I produttori di rifiuti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (cosí come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
CHI PUÒ PRESENTARE LA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA?
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.