
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
AMBIENTE
L’Autorizzazione unica ambientale (AUA), entrata in vigore con il DPR 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n.124 del 29-5-2013) dal 13 giugno 2013.
Il regolamento si applica alle piccole e medie imprese ed agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Sono tenuti a presentare istanza per ottenere l’AUA i gestori degli impianti che, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di chiedere
- il rilascio;
- la formazione;
- il rinnovo;
- l’aggiornamento;
Di uno o più degli Atti qui sotto riportati:
- autorizzazione agli scarichi idrici industriali (capo II ,titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. n. 152)
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 D.Lgs. n.152)
- autorizzazione ordinaria per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n.152)
- autorizzazione generale per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n.152)
- comunicazione o nulla osta per le attività che generano elevata rumorosità (art. 8, commi 4 o 6 Legge n. 447/95)
- autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi derivanti da processi di depurazione in agricoltura (art.9 DL. 27 gennaio 1992, n.99)
- comunicazioni all’autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. n.152)