
Presentazione SCIA inizio attività sul portale telematico regionale
Salute e Sicurezza sul Lavoro
L’art 67 del D.Lgs. 81/2008 prevede che per attività industriali con più di tre lavoratori, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio.
Il servizio comprende le seguenti attività:
- raccolta dei documenti di progettazione impiantistica e delle altre informazioni richieste dagli Enti competenti in materia;
- elaborazione della modulistica prevista dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dagli Enti interessati al processo autorizzatorio;
- elaborazione della relazione tecnica di presentazione dell’attività;
- assistenza nella presentazione della pratica al Comune, agli enti interessati ed assistenza per eventuali richieste di integrazione o in Conferenza dei Servizi.
Questa pratica prende il nome di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
“A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il pellettiere, il calzolaio, le piccole imprese d’artigianato.”
Per informazioni contattare i nostri uffici allo 0554939921