Skip to main content

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AMBIENTE

L’Autorizzazione unica ambientale (AUA), entrata in vigore con il DPR 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n.124 del 29-5-2013) dal 13 giugno 2013.

Il regolamento si applica alle piccole e medie imprese ed agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Sono tenuti a presentare istanza per ottenere l’AUA i gestori degli impianti che, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di chiedere

  • il rilascio;
  • la formazione;
  • il rinnovo;
  • l’aggiornamento;

Di uno o più degli Atti qui sotto riportati:

  • autorizzazione agli scarichi idrici industriali (capo II ,titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. n. 152)
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 D.Lgs. n.152)
  • autorizzazione ordinaria per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n.152)
  • autorizzazione generale per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n.152)
  • comunicazione o nulla osta per le attività che generano elevata rumorosità (art. 8, commi 4 o 6 Legge n. 447/95)
  • autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi derivanti da processi di depurazione in agricoltura (art.9 DL. 27 gennaio 1992, n.99)
  • comunicazioni all’autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. n.152)